Egregi signori,
Con la presente sono ad informarVi circa l’ evoluzione giuridica regionale in materia di appostamenti fissi di caccia che ha avuto corso in Toscana, a seguito delle recenti vicende che hanno interessato la Regione Veneto dove, la Corte Costituzionale, con apposita sentenza, ha dichiarato illegittima la legge regionale 25/12 – Norme per la Protezione della Fauna Selvatica e per il Prelievo Venatorio –, nella parte in cui esenta dall’ assoggettamento al regime di titolo abilitativo a costruire e dell’ autorizzazione paesaggistica, gli stessi appostamenti fissi.
Inizialmente, anche nella ns. regione, si era manifestata una situazione di forte rischio e di carenza di garanzie nell’ evoluzione della normativa, tanto da mettere in discussione la permanenza degli appostamenti fissi, storia e tradizione della nostra terra!!! Contemporaneamente non sono venute meno le pressioni ambientaliste alle quali, troppo spesso, le istituzione danno spazio, prevedendo limitazioni inaccettabili ai diritti del cittadino cacciatore.
La Delegazione Regionale dell’ Enalcaccia, si è battuta in prima linea, affinchè la Regione Toscana, mossasi alla modifica della propria normativa, individuasse soluzioni ragionevoli ed equilibrate, tali da non sottovalutare l’ importanza sociale dell’ argomento.
Di fatto, la Regione, dimostrandosi sensibile ed attenta alle richieste del mondo venatorio, ha approvato un nuovo testo di legge in materia che consente la realizzazione di appostamenti fissi di caccia purchè i medesimi siano costruiti in legno, con altri materiali leggeri o tradizionali tipici della zona, con strutture tubolari non comportanti volumetrie, il tutto privo di opere di fondazione e di dotazioni che ne consentano l’ uso abitativo e facilmente rimovibile alla scadenza dell’ autorizzazione provinciale. Tali appostamenti, quando in possesso di autorizzazione dell’ Amministrazione Provinciale, potranno essere realizzati, secondo la normativa edilizia, con semplice comunicazione al Comune territorialmente competente.
Qualora, si intenda realizzare manufatti con caratteristiche difformi a quelle sopra previste, gli stessi dovranno essere soggetti alla presentazione di un progetto – SCIA ed al rilascio dell’ autorizzazione paesaggistica.
Gli appostamenti fissi già autorizzati, qualora presentino caratteristiche difformi a quanto sopra previsto, dovranno essere rimossi entro il 28 febbraio 2014; qualora il titolare dell’ appostamento esistente intenda successivamente realizzare manufatti di supporto al capanno stesso, occorrerà la presentazione del progetto SCIA al Comune competente ed il rilascio dell’ autorizzazione paesaggistica.
Iacopo Piantini
Presidente Provinciale Enalcaccia Arezzo