La Sentenza della Corte Costituzionale n. 21/2021 ed il suo impatto  sui  territori toscani

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A seguito  del ricorso presentato da parte dalle associazioni ambientaliste (WWF Italia ed altre) sulla legittimità dell’impianto dell’art. 37 (interventi  di  controllo, come richiamato dall’art. 19 della L. n. 157/92) delle Legge Regionale Toscana n. 3 del  12.01.1994, la Corte Costituzionale, con propria Sentenza  n. 21 del 17 febbraio u.s., ha rigettato tale impugnazione, relativamente ai commi  3 e 4 dello  stesso  articolo, mentre, per ciò che riguarda i successivi  commi 4 ter e 4 quater, sono state sollevate questioni di  illegittimità.

Di fatto, la normativa regionale toscana, dispone, nel rispetto dei  dettami della Legge Quadro Nazionale, che, nel caso  di inefficacia dei “metodi  ecologici”, volti  alla prevenzione dei  danni che alcune specie provocano  alle produzioni agricole, si  adottino piani di  abbattimento, coordinati  dalle Polizie Provinciali che, anche in considerazione della complessità gestionale, si  avvalgono della collaborazione dei  proprietari e conduttori  dei  fondi  agricoli, delle altre forze di  polizia e delle guardie giurate venatorie volontarie di  cui  all’ art. 51 delle stessa Legge Regionale n. 3/94, purchè in possesso di porto d’armi. Il comma 4 dell’ art. 37, dispone, infine, che le figure richiamate in premessa, possano essere affiancate da soggetti che abbiano partecipato  ad appositi corsi  di  preparazione, di  fatto poi organizzati dalle Associazioni Venatorie, o, antecedentemente alla riforma Del Rio, in via prioritaria dalle Province.

La Sentenza richiamata, ha confermato  la legittimità dei  contenuti sopra riferiti, mentre, si è espressa in maniera negativa sul successivo comma 4 ter dello  stesso articolo, che, richiamandosi  all’art. 28 quater della stessa L. n. 3/94 recitava che “i cacciatori iscritti nel registro regionale dell’art. 28 quater sono equiparati ai cacciatori di cui al comma 4, per le specie di  riferimento”. Ciò significava che, i cacciatori di ungulati  ed i cacciatori iscritti  all’albo  regionale della caccia al  cinghiale in braccata, erano  equiparati, per tali specie, ai  cacciatori  che, nel  rispetto  delle disposizioni nazionali (art. 19 L. n. 157/92), avevano partecipato a specifici  corsi di  formazione per il contenimento delle specie di  riferimento, che, nel  caso  di  che trattasi, è la specie cinghiale, come appunto previsto  dal  comma 4  dell’ art. 37 della L.R. toscana n. 3/94.

Alla luce di  tale Sentenza, La Regione Toscana, di  riflesso, ha quindi  ritenuto  nulle tutte le abilitazioni rilasciate anche dalla province toscane, che consentivano l’attività di  controllo  sul cinghiale ai  sensi  del  richiamato  art. 37 nelle forme delle girata, dell’appostamento  e della braccata, rilasciate senza partecipazione ai  corsi di  formazione e quindi semplicemente a seguito  di  richiesta da parte dei  cacciatori  interessati, come “ampliamento” dell’attestato  che li  abilitava alla caccia al  cinghiale in braccata, ma da calendario  venatorio.

Scendendo  nel  dettaglio e, a titolo esemplificativo, la sola  Provincia di  Arezzo, dai primi anni 2000 al  2015, anno in cui  le competenze in materia faunistico  venatoria sono  transitate alle regioni, aveva abilitato, senza la partecipazione a corsi e con il metodo  sopra descritto, circa seimila cacciatori, cioè chi, quale iscritto  ad una squadra di  caccia al  cinghiale, aveva presentato istanza volta all’ottenimento  dell’attestato  di  abilitazione alle attività di  controllo del  cinghiale, attestato che veniva rilasciato, come detto, quale “ampliamento” dell’abilitazione posseduta per l’esercizio  della caccia al  cinghiale in braccata.

La problematica conseguenziale, al momento, è di  forte impatto sui  territori per ciò che riguarda il controllo di una specie che, come noto, è fonte di  danni  alle produzioni  agricole, oltre che pericolo per la sicurezza stradale, in considerazione del  fatto che gli interventi di  contenimento sono di  difficile attuazione, per la mancanza di  personale, oggi non più abilitato in virtù della citata  Sentenza n. 21.

Sempre a titolo esemplificativo, nella stessa provincia, gli  abilitati agli interventi  di  controllo sul cinghiale, risultano  360, cioè  chi ha partecipato a corsi  di  formazione sulle specie invasive ed opportuniste della durata di  18 ore, che le associazioni venatorie provinciali hanno  organizzato  dal  2016 ad oggi.

Al momento, stante il periodo interessato  dall’emergenza Covid-19, le vigenti normative vietano  di  organizzare lezioni in presenza e la modalità che la Regione Toscana consente alle Associazioni Venatorie che intendono organizzare i corsi per il rilascio delle abilitazioni  al  controllo  della fauna selvatica è quella da remoto con non più di 25 partecipanti  a sessione; problemi  sopra problemi, quindi, problemi  ed ancora problemi, se teniamo  conto  che l’età media del cacciatore è elevata e che quindi non per tutti  è facile avvicinarsi alle moderne tecnologie telematiche ed informatiche, anche semplicemente per partecipare ad un corso.

Se pensiamo inoltre che, come disposto  dalla Regione Toscana, il cacciatore cui  interessa ottenere solamente l’abilitazione per il controllo  del cinghiale, in quanto venuta meno conseguentemente alla Sentenza di  che trattasi, deve obbligatoriamente partecipare alle lezioni anche delle altre specie oggetto  del corso, che possono  non essere di  interesse, oppure specie delle quali l’interessato ha già il possesso  dell’abilitazione, la problematica si  moltiplica enormemente, con le critiche legittime che merita dal mondo  venatorio e da chi ha il dovere di  rappresentarlo, primi tra i quali l’Enalcaccia, mossasi nelle sedi  opportune a difesa dei  propri associati e del  territorio.

Arezzo, 13.05.2021

f.to Iacopo Piantini
Presidente Provinciale Enalcaccia Arezzo – Vice Presidente Nazionale Enalcaccia