Nelle giornate di lunedì 1 settembre e domenica 7 settembre, dalle ore 6.00 alle ore 19.00 è prevista la preapertura della caccia.
In regime di deroga, è possibile l’abbattimento Storno, il Piccione e la Tortora dal collare, nei termini stabiliti dalle Delibere n. 775 del 16/06/2025. 623, 624 del 26/05/25.
Queste, le principali disposizioni:
Le giornate di preapertura sono consentite solamente nei territori a caccia programmata nell’ A.T.C. di residenza venatoria;
Per effettuare la preapertura, è obbligatorio l’utilizzo del tesserino venatorio digitale (APP TosCaccia) ed è consentita ai soli cacciatori residenti in Toscana;
L’attività è consentita solamente da appostamento fisso o temporaneo; si ricorda che la distanza tra appostamenti temporanei è di 80 metri e che gli stessi possono essere installati un’ora prima dell’orario di inizio della caccia; gli appostamenti temporanei potranno essere costruiti con materiale artificiale (teli), vegetazione spontanea, arbustiva o erbacea appartenente a specie non tutelata dalla normativa vigente.
Non è possibile svolgere l’attività nelle ZPS;
Non è consentito l’utilizzo del cane da riporto;
Le specie ammesse ed i relativi capi abbattibili sono: Storno, massimo di 20 capi prelevabili; Piccione, massimo di 20 capi prelevabili e Tortora dal Collare, massimo di 10 capi prelevabili a giornata. Il carniere complessivo delle 3 specie è cumulabile;
Il prelievo del piccione e della tortora dal collare deve essere effettuato esclusivamente nei terreni ove siano seminate o siano presenti coltivazioni di cereali autunno vernini o a semina primaverile o oleoproteaginose, nonché in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri, nel periodo compreso dalla semina al raccolto;
Il prelievo dello Storno deve essere effettuato soltanto nei vigneti, negli uliveti e nei frutteti o in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri; il prelievo è consentito anche in presenza di nuclei di vegetazione sparsi (almeno 2 piante), in presenza di frutto pendente e nei terreni in cui siano in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle culture;
USO DEI RICHIAMI
Per lo storno possono essere utilizzati zimbelli e stampi, comunque non vivi, ad eccezione di quelli della specie Storno.
Per Piccione e Tortora dal collare possono essere utilizzati zimbelli, stampi e richiami vivi delle specie consentite dalla normativa vigente, tranne che quelli della specie Storno.
DISTANZE
Mantenere la distanza di m. 80 tra appostamenti temporanei e m.100 tra appostamento temporaneo e fisso, 200 m. tra appostamento temporaneo e appostamento fisso a palmipedi e trampolieri.
Gli appostamenti temporanei devono rispettare una distanza non inferiore a m 100 dalle aree di divieto di caccia (ZRC, OASI, etc); tale limite non vale per le distanze dalle Aziende Faunistico Venatorie, Agrituristico Venatorie, fondi chiusi, etc.
E’ vietato cacciare a distanza inferiore a 100 m da macchine operatrici agricole in funzione;
E’ vietato sparare da distanza inferiore a 150 m in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, da vie di comunicazione carrozzabili, eccetto quelle poderali ed interpoderali.
L’esercizio venatorio è vietato a distanza inferiore a m. 50 da ferrovie e da vie di comunicazione carrozzabili, eccetto quelle poderali ed interpoderali e a distanza inferiore a m. 100 da fabbricati, immobili e posti di lavoro.
ABBATTIMENTO DEI CAPI
Dopo aver abbattuto il capo di selvaggina, si dovrà provvedere al recupero ricordandosi di non lasciare l’arma incustodita nel capanno; quindi sarà necessario uscire dallo stesso con fucile scarico e in custodia.
Al termine dell’esercizio venatorio, l’appostamento temporaneo andrà obbligatoriamente rimosso.
ADDESTRAMENTO CANI
Nelle giornate di preapertura non è consentito l’allenamento e l’addestramento dei cani.