Richieste di modifica alla legge 157/92 ai responsabili della Regione Toscana per portare nel tavolo delle trattative fra Stato/Regioni.

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Enalcaccia Toscana

All’Assessore della Regione Toscana, Marco Remaschi.
Al Dirigente il Set. At. Faunistico/Venatorie, Paolo Banti.
Segr. Ass. Caccia, Pesca, Agricoltura, Diego Santi.
C/O Regione Toscana Via Di Novoli 26 Firenze.
p.c. Presidente Nazionale Enalcaccia, Lamberto Cardia.
Sede dell’Unione in Roma via La Spezia 35

Questa Associazione Venatoria dell’U. N. Enalcaccia Pesca e Tiro della Toscana, concorda e sostiene quanto scritto nel documento che ci avete consegnato in relazione alla revisione di alcuni articoli della legge 157/92 e s.m., come richiesto da codesto assessorato e portato avanti dal preparato dirigente, Paolo Banti, negli incontri della conferenza Stato/Regioni, sia agli art. 18, 19 e 19 bis. Purtroppo non sempre concordiamo con quanto propone il MIPAAF, in particolare riteniamo valido il prelievo del capriolo dal 1° di Agosto ed all’art. 21 lettera ttt, riteniamo che il foraggiamento del cinghiale lontano dalle aree agricole autorizzato e regolamentato dagli uffici regionali delle ex Provincie o dagli A.T.C. sia possibile. Riportiamo il cinghale al suo stato naturale, cioè collinare/montano lontano dalle produzioni agricole delle pianure.

Come Associazione, pur riconoscendo che questo non è un momento particolarmente adatto alla variazione della legge nazionale 157/92, e s.m. causa situazione governativa, si fa presente e si richiede quanto segue:
Art. 10, (piani faunistici) Comma 4. Aggiungere a fine comma: “In dette zone – Oasi di Prot., Z.R.C., Z.R.V., C.P.P.F.– è consentito il prelievo selettivo sulle specie predatrici ed invadenti tutto l’anno.”
Art. 18, (specie cacciabili) Comma 1. Reintrodurre per le specie escluse dal prelievo, a seguito delle modifiche apportate ed effettuate negli anni passati allo stesso art. 18, comma 1, tutte le specie tolte al prelievo stesso con la dicitura: “”Per le seguenti specie: passero, passera mattugia, passera oltremontana, fringuello, peppola, storno, pernice, starna e tortora dal collare, il prelievo di dette specie è previsto e autorizzato dalle Regioni, in modiche quantità stagionali.””
Art. 18, comma 1 lett. “d”, Sostituire tale comma con la dicitura: “”Specie cacciabili dal 1° Ottobre al 31 Gennaio: cinghiale. Per tale specie non si applicano le prescrizioni del successivo comma 2.”” (Presente nel documento della Regione Toscana)
Art. 18, comma 1, AGGIUNGERE la lettera “e” “”La caccia di selezione per tutti gli ungulati deve rispettare il fermo del prelievo di almeno 60 giorni, nel periodo del preparto e del postparto. E’ vietata qualsiasi tipo di pasturazione.””
Art. 18, Aggiungere la Lett. “f” SI PROPONE: “”Nei giorni di pre apertura alle specie migratrici nei primi giorni di Settembre, che le Regioni sottraggono tali giornate al termine del periodo di prelievo per le specie cacciate.””
Art. 19, comma 2. (controllo fauna) SOSTITUIRE ed AGGIUNGERE dopo le parole: ”piani medesimi” “”o da operatori abilitati dalle Regioni e Province autonome previa frequenza di appositi corsi, nonche delle guardie forestali, delle guardie comunali, dalle guardie delle associazioni venatorie ed agricole. In caso di abbattimento con arma da fuoco tali figure devono essere munite di licenza per l’esercizio venatorio.”” (Presente nel documento della Regione Toscana)
Art. 21, (divieti in tempo di neve) comma 1, lett. “m”. Aggiungere dopo le parole: “salvo che” “”per il cinghiale.””
Art. 27, (vigilanza venatoria) comma 7. AGGIUNGERE alla fine del comma: ““le associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste, possono in proprio, organizzare servizi di vigilanza venatoria attraverso le g.g.v.v. a loro associate ed abilitate dalle Regioni.””

Eugenio Contemori
Delegato Regionale Enalcaccia per la Toscana