Preapertura 2014

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Enalcaccia Toscana

logo enalcacciaLa Giunta Regionale Toscana autorizza con Delibera GRT n. 715 del 25.08.2014, ai sensi dell’art. 8, 1° comma, L.R. 20/2002, l’apertura anticipata della caccia secondo le seguenti modalità:
Giorno: 1 SETTEMBRE 2014
Forma di prelievo

1: La caccia esclusivamente da appostamento (fisso o temporaneo) alle seguenti specie Tortora (Streptophelia turtur), Colombaccio, Merlo, Ghiandaia, Cornacchia grigia, Gazza

Carniere giornaliero Restrizioni al prelievo valide solo per la preapertura
2: Prelievo complessivo specie abbattibili da appostamento n. 20 capi giornalieri di cui:
Tortora (Streptopelia turtur): 10 capi
Colombaccio: 5 capi
3: tale attività venatoria nel giorno 1 Settembre 2014, verrà effettuata su tutto il territorio a gestione programmata e nelle Aziende Faunistico Venatorie, con l’esclusione delle aree
boscate (intendendo per bosco quanto previsto dall’art. 3 della Legge Forestale L.R. n. 39/2000 – un’estensione superiore a 2000 mq., di larghezza maggiore a 20 metri, coperte
da vegetazione arborea con una copertura del suolo determinata dalla proiezione della chioma pari al 20%). In tali aree boscate, l’attività venatoria potrà essere effettuata solo
da appostamento fisso;
4: Orario: dalle ore 6:00 alle ore 19:00 (ora legale)

Richiami normativi
5: La distanza minima da rispettare fra gli appostamenti temporanei è di metri 80;
6: la distanza minima da rispettare per l’installazione degli appostamenti temporanei dalle zone di divieto di caccia è di metri 100 (art. 80, c. 3 – D.P.G.R. 33/R/2011); 7 gli Appostamenti Temporanei possono essere installati un’ora prima dell’orario di caccia (art. 3, comma 4° della Legge Regionale n. 20 del 10.06.2002);
8: è vietato, per l’installazione degli appostamenti temporanei, utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente;
9: ai sensi dell’art. 10, 5° comma del D.P.G.R. n. 33/R/2011, nel giorno 1 Settembre 2014 la caccia anticipata alla selvaggina migratoria è consentita solo nell’A.T.C. di Residenza
Venatoria del cacciatore;
10 :i cacciatori che hanno scelto la forma di caccia in via esclusiva di cui al comma 3, lett. B), dell’art. 28 della L.R. n. 3/94 possono, ai sensi del comma 3/ter del medesimo art. 28,
svolgere anche la caccia anticipata (nel giorno 1 Settembre 2014) alla selvaggina migratoria da appostamento temporaneo nel solo A.T.C. di residenza venatoria;
11 :i cacciatori che hanno scelto la forma di caccia in via esclusiva di cui al comma 3, lett. D), dell’art. 28 della L.R. n. 3/94 (agli ungulati) non possono esercitare la caccia nel giorno di
preapertura del 1 Settembre 2014;
12: la caccia nel giorno di preapertura (1 Settembre 2014) è vietata in tutte le Z.P.S. (zone di protezione speciale) indicate nel calendario venatorio 2014/2015 della Provincia di Arezzo, ai sensi della Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 454/2008;
13: Canale Maestro della Chiana: nei tratti interessati dalla pista ciclabile – ai sensi dell’art. 2 lett. F/bis del Codice della Strada (tutela dell’utenza debole della strada), – devono essere rispettate, durante l’esercizio della caccia, le distanze stabilite dall’art. 33 della L.R.T. n. 3/1994;
14:  nel giorno 1 Settembre 2014 è vietato portare nell’appostamento qualsiasi tipo di cane per il recupero dei capi abbattuti;
15: l’allenamento e l’addestramento dei cani sono vietati nel giorno 1 Settembre 2014.